COSTITUZIONE DEL BONSAI CLUB TORINO
Atto del 26 ottobre 1989
Reg.to all’Ufficio Atti Privati di Torino
Il 31/10/1989 al N. 13.957 Serie 3A
Statuto del Bonsai Club Torino
(Statuto di Associazione non riconosciuta)
- 1 Costituzione dell’Associazione
- È costituita in Torino in data 26 Ottobre 1989, con atto registrato all’Ufficio Atti Privati di Torino il 31/10/89 al n° 13957 serie 3°, una libera Associazione senza fini di lucro a norma dell’art. 36 C.C. a nome: Bonsai Club Torino.
- 2 Sede sociale
- L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore. Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può trasferire la sede in altro sito purché in Italia.
- 3 Scopi
- L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- L’Associazione ha per finalità:
- di favorire la conoscenza, l’interesse e la pratica dell’Arte Bonsai;
- di migliorarne la conoscenza storica, artistica e tecnica mediante ricerche, studi, documentazione e edizione di stampe periodiche e non;
- di promuovere e organizzare corsi, mostre, esposizioni, conferenze e manifestazioni di interesse artistico e culturale con particolare riferimento all’Arte Bonsai;
- di collaborare ad iniziative di singoli o di Enti pubblici o privati italiani o stranieri al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- di collaborare o aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- 4 Durata
- La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
- 5 Soci
- Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di rigetto dandone comunicazione all’interessato in forma scritta specificandone i motivi.
- I soci di dividono nelle seguenti categorie:
- fondatori;
- ordinari;
- Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
- Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
- 6 Diritti e doveri dei soci
- Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee e qualora di maggiore età, avere diritto di voto e poter essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato.
- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione.
- I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- Tutti i soci si impegnano a partecipare attivamente alla vita del gruppo, secondo le personali capacità, sia nelle attività bonsaistiche sia in quelle amministrative ed organizzative.
- Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal Tesoriere.
- La qualifica di socio si perde:
- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per recesso volontario;
- per esclusione.
- Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
- La perdita di qualifica di socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio coinvolto, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato escluso non può essere più riammesso.
- I soci recedenti, esclusi o che comunque abbiamo cessato di appartenere all’Associazione non possono riavere i contributi versati né tantomeno possono accampare diritti sul patrimonio dell’Associazione.
- 7 Organi dell’Associazione
- Sono organi ufficiali dell’associazione
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- 8 L’Assemblea dei soci
- L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione ed è sovrana nell’ambito delle norme statutarie.
- L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- Le delibere e le mozioni da essa legittimamente adottate sono vincolanti per tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- Sono elettori attivi tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali e che non siano soggetti a sospensione.
- Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 9 L’Assemblea ordinaria dei soci
- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre dell’anno solare, con preavviso di almeno 10 gg, mediante e-mail con conferma di lettura riportante l’ordine del giorno.
- L’Assemblea Ordinaria potrà essere inoltre convocata anche su richiesta motivata per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
- L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando:
- In prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti.
- È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
- Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
- Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
- 10 Competenze dell’Assemblea ordinaria dei soci
- L’Assemblea Ordinaria è competente per deliberare in merito a:
- Bilancio/rendiconto economico consuntivo
- Bilancio preventivo
- Cariche onorarie
- Ogni argomento all’ordine del giorno
- Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto al voto.
- La mancata approvazione del rendiconto è motivo di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente i quali restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione delle nuove cariche. La relativa Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata al massimo entro 60 giorni dall’evento e dovrà svolgersi entro i 30 giorni successivi.
- 11 L’Assemblea straordinaria dei soci
- L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla metà più uno del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta anche da due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
- La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene con preavviso di almeno 10 giorni mediante e-mail con conferma di lettura riportante l’ordine del giorno.
- L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando:
- In prima convocazione con l’intervento della metà dei Soci aventi diritto al voto. Le delibere saranno valide con la metà più uno dei voti.
- In seconda convocazione, almeno un’ora dopo la prima convocazione, con l’intervento di un terzo dei Soci aventi diritto al voto più uno. Le delibere saranno valide con la metà più uno dei voti.
- In caso di delibere riguardanti lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Le delibere saranno valide con tre quarti dei voti degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.
- 12 Competenze dell’Assemblea straordinaria dei soci
- L’Assemblea Straordinaria è competente per deliberare in ordine a:
- Elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
- Modifiche allo Statuto
- Scioglimento o fusione dell’Associazione e devoluzione del patrimonio societario
- Ogni altro argomento posto all’ordine del giorno
- 13 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Straordinaria ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, secondo la seguente composizione:
- Il Presidente della Associazione
- Il Vice Presidente della Associazione
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- I Consiglieri
- Sono eleggibili alle cariche tutti i Soci maggiorenni in regola, al momento delle candidature, con il versamento delle quote sociali. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. È prevista la nomina di cariche onorarie.
- È possibile che, per ragioni tecnico pratiche, membri del Consiglio Direttivo ricoprano contemporaneamente più cariche per un numero massimo non superiore a due.
- Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nomina:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica per anni tre. I suoi membri sono rieleggibili.
- Alla fine del proprio mandato ha compito di deliberare il numero di consiglieri del nuovo direttivo entrante.
- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri più il Presidente o, nel caso in cui questi sia impossibilitato, il Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, organizzazione, direzione e regolamentazione dell’attività sociale, amministrazione del patrimonio societario; ad eccezione dei compiti che per disposizione di legge e del presente Statuto, sono riservati all’Assemblea. In caso di emergenza può deliberare in luogo dell’Assemblea, quando è impossibilitata a costituirsi validamente, impegnandosi a fare ratificare dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata entro 90 giorni dalla delibera.
- Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue prerogative a Soci che abbiano specifiche competenze stabilendone le mansioni e dandone comunicazione ai Soci con i mezzi più idonei a garantirne la massima diffusione.
- 14 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- sviluppare il piano annuale di attività da sottoporre ai Soci;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art. 11 del presente Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso i Soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
- stipulare contratti di gestione, di locazione, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie;
- formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per lo svolgimento delle attività o per il raggiungimento degli obbiettivi statutari.
- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
- Art 15 – Il Presidente dell’Associazione
- II Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e:
- attua le delibere del Consiglio Direttivo e sottopone a questo i provvedimenti più importanti;
- firma tutti gli atti dell’Associazione;
- firma i mandati di pagamento;
- convoca l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo.;
- presenta annualmente all’Assemblea Generale la relazione finanziaria del rendiconto e del piano preventivo di spesa per le attività societarie;
- mantiene i rapporti socio-economici con tutte le istituzioni siano esse pubbliche o private.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o, in assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio
- Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- Art 16 – Il Vicepresidente dell’Associazione
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
- Art 17 – Il Segretario dell’Associazione
- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- Provvede alla corrispondenza nei confronti dei soci.
- È responsabile della biblioteca.
- Art 18 – Il Tesoriere dell’Associazione
- Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili nell’ambito dell’esercizio finanziario.
- Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
- 19– Dimissioni – Decadenze – Impedimenti
- Il Presidente ed il Consiglio decadono:
- per dimissioni del Presidente o mancata approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio presentato;
- per dimissioni o decadenza, anche non contemporanea, della metà più uno dei componenti del Consiglio nel corso del triennio di gestione.
- L’ordinaria amministrazione spetterà, nell’ipotesi a), all’intero Consiglio che dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dall’art. 11. Nell’ipotesi sub b) l’ordinaria amministrazione competerà al solo Presidente il quale è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal precedente comma.
- Il Consiglio decade inoltre per impedimento definitivo del Presidente. L’ordinaria amministrazione spetterà al Vice Presidente che convocherà nei termini suddetti l’Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 20 – Anno sociale
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- 21 – Il Rendiconto
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’anno finanziario.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
- Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, copia del bilancio stesso.
- 22 – Fondo comune
- I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e da eventuali proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
- 23 – Scioglimento dell’Associazione
- Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.
- L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
- 24 – Norma finale
- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
- Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 16 febbraio 2017 alle ore 21.30
Il Presidente (Claudio Coppa)
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Il Segretario (Elisabetta Regis) |
Il Vicepresidente (Piero Rosso)
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Il Consigliere (Mauro Coppa) |
Il Consigliere (Luca Maggiora)
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Il Consigliere (Emanuele Moncada)
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Il Consigliere (Giuseppe Raduazzo) |